L’art 16-bis del Dpr 917/86 disciplina l’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Fino al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% con il limite di spesa di 96.000 euro ( rispetto al 36% con il limite di spesa di 48.000). La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
L’art.121 del decreto legge n.34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto un’importante novità. Per i soggetti che, negli anni 2020 e 2021, sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La cessione del credito pari all’ammontare della detrazione spettante, può avvenire anche nei confronti di istituti bancari.
Lo sconto in fattura consiste in uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da quest’ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti i credito. Facciamo un esempio se si spendono 10.000 euro di intervento di recupero edilizio, ho diritto ad un credito di 5.000 euro da recuperare in 10 anni in quote costanti, posso accordarmi con l’impresa che esegue i lavori di pagare solo 5.000 euro e cedere a loro i 5.000 euro di credito. A sua volta l’impresa che riceve i 5.000 euro di credito può decidere di utilizzarlo direttamente o cederlo a terzi, tra cui ad esempio una banca.
Sono novità importanti in quanto consentono di monetizzare immediatamente la detrazione spettante, senza attendere i 10 anni previsti dalla legge,si sottolinea, inoltre, che la detrazione è possibile fino al limite della capienza delle imposte da pagare nell’anno. Pertanto se nell’anno le imposte pagate ammontano a 500 euro e la detrazione di competenza ammonta a 1000 euro, si potranno recuperare unicamente 500 euro, la restante parte sarà persa. Nel caso dei forfettari ai quali si applica un’imposta sostitutiva, l’unica via per recuperare la detrazione è quella dello sconto in fattura o della cessione del credito.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascun stato di avanzamento dei lavori. I crediti che non possono essere oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso F24 dal beneficiario finale. Il credito sarà fruito in quote annuali pari a quelle con cui si sarebbe fruita la detrazione. La quota di credito non utilizzata nell’anno non potrà essere fruita negli anni successivi ne richiesta a rimboso.
Tali crediti possono essere utilizzati anche oltre il limite di 700mila euro previsto per la compensabilità di crediti d’imposta e contributi, non si applica neanche il divieto di utilizzo in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.
Come effettuare l’opzione
Il contribuente beneficiario della detrazione, deve comunicare in via telematica, all’ Agenzia delle Entrate, l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito. E’ possibile avvalersi di intermediari abilitati. L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.
Il termine per l’invio dell’opzione limitatamente alle spese sostenute nel 2020 è stato prorogato al 31 marzo 2021.
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