Per le commissioni bancarie, relative ai pagamenti tracciabili effettuate tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sarà possibile usufruire di un credito d’imposta del 100%: inoltre, per chi nello stesso periodo acquista, noleggia e utilizza strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e strumenti evoluti di pagamento avrà diritto ad un nuovo credito d’imposta.
Novità
La legge 106/2021 ha introdotto significative novità alle misure previste in tema di pagamenti tracciabili.
La prima novità è l’innalzamento al 100% della percentuale del bonus sulle commissioni bancarie Pos.
La seconda novità prevede un bonus anche per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di sistemi elettronici di pagamento e per il collegamento con i registratori telematici.
Tax credit
Il nuovo credito d’imposta varia a seconda dei ricavi/compensi dell’esercente dell’arco temporale di riferimento e dello strumento evoluto utilizzato.
Il credito d’imposta acquisizione pos è riconosciuto per ciascun beneficiario nel limite di spesa di:
- 160 euro, per coloro che dal 1° luglio 2021-30 giugno 2022 acquistano, noleggiano, utilizzano degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici;
- 320 euro, per coloro che nel corso del 2022 acquistano, noleggiano, utilizzano degli strumenti che consentono forme di pagamento elettronico che consentono anche di assolvere all’obbligo dei corrispettivi elettronici.
Requisiti per accesso al credito
Il credito è riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali; ulteriore condizione è che i ricavi e i compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400 mila euro.
Come fruire del credito
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. Inoltre andranno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito.
I crediti d’imposta in oggetto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nè del valore alla produzione ai fini Irap. Tali agevolazioni si applicano nel rispetto della normativa dell’Unione Europea sugli aiuti de minimis.