Il regime speciale di Import One Stop Shop IOSS entrerà in vigore dal 1°luglio. Il nuovo regime prevede importanti novità per il commercio elettronico, in particolare per la dichiarazione e il versamento dell’Iva sui beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Sempre dal 1° luglio non opererà più la franchigia iva per le importazioni fino a 22 euro, continuerà, però, ad applicarsi l’esenzione dai dazi fino a 150 euro.
Beni interessati
Il regime IOSS riguarda beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, di modesto valore e di provenienza extra UE, oggetto di vendite a distanza nell’Unione europea verso privati e soggetti assimilitati. La regola generale è che tutti i beni che entrano nel territorio europeo scontano l’Iva dovuta nello Stato in cui sono venduti. Ovviamente, i soggetti che effettuano un rilevante numero di vendite di questo tipo in più Paesi comunitari, incontrano numerose difficoltà operative. Il nuovo regime IOSS, che ricordiamo è opzionale, introdotto dall’articolo 74-sexies 1, DPR 633/72 ha l’obiettivo di ridurre tali difficoltà.
Come funziona
L’IOSS permette di centralizzare gli obblighi contributivi e di pagamento dell’IVA in un unico Paese europeo, ottenendo un apposito numero identificativo IOSS.
Gli operatori extra UE possono scegliere in quale Stato comunitario aderire, mentre gli operatori europei si iscrivono al regime nel proprio Stato.
L’imposta dovuta
L’Iva dovuta,con le aliquote vigenti nello Stato UE cui tali beni sono destinati, è riscossa dall’acquirente, essendo compresa nel prezzo di vendita; sarà, poi, dichiarata e versata cumulativamente, per ciascun mese. Pertanto, entro la fine del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, andrà versata l’Iva, la dichiarazione andrà presentata anche in mancanza di operazioni. Il tributo sarà poi riversato al Paese di competenza direttamente dall’Erario nazionale.
Operatore italiano
Rientrano nel regime IOSS anche le vendite a privati in Italia di beni di modico valore importati da paesi extra UE. In questo caso, nel momento di introduzione del bene nel territorio italiano opera l’esenzione per l’importazione dichiarate per il nuovo regime in esame, ai sensi della nuova lettera g-ter) dell’art.68, Dpr 633/72.
Semplificazioni
Chi si avvale del regime IOSS non può detrarre l’Iva sugli acquisti relativi alle operazioni soggette al regime speciale.
Se il soggetto è identificato Iva in altri Stati Ue per attività diverse, può detrarre l’imposta assolta sugli acquisti eseguiti nell’ambito di tale posizione fiscale.
Ulteriore semplificazione è prevista dall’esonero degli obblighi di fatturazione.